Nei nostri punti vendita trovi calzature, abbigliamento e accessori professionali a norma di legge pensati per preservare la salute dei lavoratori durante lo svolgimento dello loro mansioni, come indumenti ad alta visibilità, indumenti antimpigliamento e/o ignifughi.
Tutti gli indumenti proposti rispondono alle severe norme antinfortunistica:
Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Tratto dal testo del D.Lvo n.626 ART. 40
Definizioni
Definizione categoria (art.4 D L.vo 475)
I CATEGORIA
Solo per rischi minori: DPI di progettazione semplice per rischi di lieve entità.
II CATEGORIA
DPI per rischi che non rientrano nelle altre 2 categorie.
III CATEGORIA
DPI di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente
Sistemi di certificazione (art.5,7,8,9,10 D. L.vo 475)
Certificazione di Iª CATEGORIA
semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione) - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE Iª CATEGORIA
Certificazione di IIª CATEGORIA
attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI) - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE IIª CATEGORIA
Certificazione di IIIª CATEGORIA:
Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto nelle seguenti forme (a scelta del costruttore); CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO, CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE IIIª CATEGORIA